STATUTO
FEDERAZIONE CITTÀ SOCIALE
- Denominazione, Sede e Scopi
- Funzioni
- Attività
- Adesione
- Organi
- Patrimonio e Fonti di Finanziamento
- Perdita della Qualifica di Socio
- Scioglimento
Denominazione, Sede e Scopi
Art. 1 - È costituita una federazione di promozione sociale con sede legale in Via G. Porzio n°4 C.D.N. Isola G/1 - tel./fax - 081 2128087; P.I.: 05108951210. La modifica della sede legale non costituisce variazione statutaria.
Art. 2 - La Federazione non ha scopo di lucro.
Art. 3 - I principi e le linee di fondo su cui si basa la Federazione sono quelli contenuti nel Documento programmatico. La Federazione, direttamente e tramite le proprie articolazioni territoriali, ha lo scopo di riunire e coordinare i Gruppi, le Comunità, le Associazioni, le Cooperative che, riconoscendosi nel Documento programmatico suddetto:
- Operano nel campo del disagio e dell'emarginazione sociale, in particolare giovanile, nelle sue molteplici manifestazioni ed espressioni;
- Svolgono un'azione concreta fondata sui principi della condivisione e della solidarietà, per il superamento dei diversi problemi individuali e sociali, attraverso una rete di opportunità, iniziative e strumenti, nel pieno rispetto della dimensione umana, promuovendone il protagonismo e la piena partecipazione alla vita sociale e civile;
- Tendono a svolgere un'azione di denuncia e di lotta alle cause (economiche, sociali, culturali) che sono all'origine del disagio e dell'emarginazione, di stimolo nei confronti della società e delle istituzioni per una diversa considerazione e soluzione dei problemi, anche attraverso specifiche iniziative di carattere culturale;
- Credono che la propria presenza, qualunque sia la forma associativa, si qualifichi come presenza di privato sociale e in quanto tale debba avere le caratteristiche di indipendenza e di autonomia operativa ma, al tempo stesso, non possa intendersi né come sostitutiva, né come concorrente nei confronti del ruolo dell'Ente pubblico, bensì debba agire in integrazione e collaborazione con esso;
- Rifiutano l'ottica puramente assistenziale e riparatoria, esprimendo al contrario, l'impegno di partecipazione allo sviluppo di una rete integrata e diversificata di servizi, che assumono i problemi nella loro complessità e globalità, di superamento del bisogno stesso attraverso una seria e qualificata strategia di prevenzione.
Funzioni
Art. 4 - Funzioni della Federazione Città Sociale sono:
- Costituire momento di confronto, di coagulo e di sostegno tra esperienze condotte nelle realtà locali;
- Configurarsi sui temi della marginalità e del disagio come presenza politica e culturale unitaria, capace di trasformare in progetto la quotidiana esperienza di vita e di lavoro;
- Promuovere la dimensione della ricerca e l'attenzione ai mutamenti della realtà sociale e alle caratteristiche delle persone con cui entrano in contatto;
- Progettare e svolgere attività di educazione, di formazione professionale, sviluppare attività di consulenza volte alla promozione, all'espansione, al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei servizi gestiti dai gruppi federati;
- Promuovere la tutela e l'assistenza del lavoro di soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione sociale, anche attraverso e nell'ambito di modelli di raccordo e cooperazione tra i servizi pubblici ed operatori privati autorizzati o accreditati ai sensi del d.lgs.276/03 e successive modifiche e integrazioni;
- Promuovere la tutela e l'assistenza delle disabilità;
- Individuare ambiti di possibili impegni comuni atti al raggiungimento degli scopi della Federazione.
Attività
Art. 5 - Per la realizzazione delle proprie funzioni la Federazione Città Sociale si impegna a:
- Realizzare momenti di incontro, seminari e convegni, promuovendo in particolar modo la formazione degli operatori anche attraverso attività di formazione professionale;
- Effettuare attività di ricerca, progettazione e studio;
- Attivare servizi di rete, attività sperimentali e progetti innovativi;
- Sviluppare iniziative di sensibilizzazione e di denuncia; esprimersi, attraverso adeguati ed opportuni strumenti, in merito alle scelte politiche che, a livello nazionale o locale, interessano le diverse problematiche di cui si occupano i membri;
- Attivare iniziative finalizzate al reperimento di risorse orientate alla formazione, all'integrazione, all'inserimento lavorativo, all'informazione, anche tramite l'esecuzione di progetti, per gli appartenenti ai gruppi federati o ad altre realtà esterne con scopi similari;
- Cedere beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento d'attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Promuovere, realizzare e gestire ogni altra iniziativa considerata utile al raggiungimento delle proprie finalità;
- Sottoscrivere o promuovere accordi e alleanze con altri enti, associazioni, gruppi esterni alla Federazione, per il raggiungimento delle finalità della Federazione;
- Effettuare attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
- Fornire assistenza tecnica, progettazione e consulenza alla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di servizi all'impiego e di modelli di raccordo e cooperazione tra i servizi pubblici ed operatori privati autorizzati o accreditati ai sensi del d.lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Adesione
Art. 6 - Possono essere soci della Federazione Città Sociale i Gruppi, le Comunità, le Cooperative, le Associazioni aventi le caratteristiche di cui all'art. 3. Per essere soci è necessario presentare domanda scritta alla Federazione Città Sociale secondo le modalità previste dal regolamento in cui si dichiari di:
- Impegnarsi a collaborare fattivamente alle attività della Federazione Città Sociale;
- Impegnarsi a partecipare alle iniziative indicate dalla Federazione, a seconda della dimensione e delle possibilità del proprio gruppo;
- Dare garanzie di continuità nel tempo della propria organizzazione;
- Sostenere i punti qualificanti dei documenti programmatici;
- Avere uno Statuto strettamente compatibile con quello della Federazione Città Sociale;
- Presentare un assetto organizzativo e modalità operative che siano rispettose dei requisiti qualitativi richiesti;
- Versare la quota associativa annuale.
Organi della Federazione Regionale
Art. 7 - Organi della Federazione Città Sociale sono:
- Il Presidente
- Il Comitato Esecutivo
- L'Assemblea dei Soci
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Comitato Tecnico Scientifico
- Il Comitato Etico
Art. 8 - Assemblea dei Soci
- All'Assemblea dei Soci intervengono con diritto di voto i delegati dei gruppi soci secondo il criterio di un delegato ogni singolo gruppo;
- L'Assemblea è convocata dalla Presidenza mediante avviso scritto a mezzo fax, raccomandata anche a mano, e-mail almeno due volte all'anno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto;
- L'Assemblea è presieduta da un membro appositamente eletto dall'Assemblea stessa;
- È validamente costituita quando sono presenti in prima convocazione la metà più uno dei suoi membri, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti degli aventi diritto.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 9 - Funzioni dell'Assemblea dei Soci:
- Fissa le linee programmatiche della Federazione;
- Approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Comitato esecutivo;
- Fissa le quote associative;
- Delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate, le erogazioni delle spese ordinarie e straordinarie;
- Decide le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione;
- Delibera l'eventuale attivazione di gruppi di interesse tematico;
- Nomina delegati o propri rappresentanti in seno ai gruppi tematici;
- Nomina delegati incaricati di rappresentare la Federazione in commissioni, gruppi di lavoro, consulte e forum;
- Elegge il Presidente ed il Comitato esecutivo;
- Approva il regolamento e le eventuali integrazioni.
Per il suo funzionamento valgono le norme contenute nell'articolo 21 del Codice Civile.
Art. 10 - La modifica dello Statuto della Federazione richiede la maggioranza qualificata del cinquanta per cento più uno dei Soci.
Art. 11 - Il Presidente
Il Presidente è eletto dall'assemblea. Ha la rappresentanza legale della Federazione.
E' il garante dell'identità e dell'unità della federazione sia all'interno che all'esterno della Federazione, della coerenza dell'operatività alle decisioni, agli orientamenti, alle scelte della Federazione, è garante che la sigla della Federazione Città Sociale sia utilizzata in modo adeguato; ha il compito di organizzare, stimolare e coordinare le attività dell'area. Convoca l'Assemblea dei Soci e garantisce l'esecuzione delle deliberazioni della stessa. Nomina il Segretario che ha i seguenti compiti: inviare le convocazioni ai Soci ed ogni altra convocazione necessaria, redigere ed inviare i verbali delle riunioni, porre in essere ogni atto amministrativo e organizzativo che gli venga richiesto dal Presidente.
Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile una sola volta successiva alla prima.
Art. 12 - Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Tesoriere e da tre consiglieri. Esso è convocato dal Presidente tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità o l'opportunità. Alle riunioni partecipa anche il Segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e deliberazioni. È compito del Comitato Esecutivo dare attuazione alle deliberazioni assunte dall'Assemblea ed assumere tutte le decisioni necessarie alla vita ed allo sviluppo della Federazione.
Funzioni Comitato Esecutivo:
- Elezione dei membri effettivi e dei due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che restano in carica per la durata del mandato del Consiglio;
- Approvazione dei regolamenti interni alla Federazione.
Per il suo funzionamento valgono le norme contenute nell'articolo 21 del Codice Civile.
Art. 13 - Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio tra i suoi membri. Entra a far parte del Comitato Esecutivo e dura in carica tre anni.
È compito del Tesoriere:
- Predisporre ogni anno, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, ed entro il mese di giugno quello consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, il quale coincide con l'anno solare;
- Presiedere e vigilare sull'attività dell'amministrazione della Federazione;
- Riferire al Consiglio periodicamente sulla situazione economico-finanziaria della Federazione;
- Curare la predisposizione e il funzionamento di apposite convenzioni con terzi per la fornitura di servizi ai gruppi associati.
Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti.
Esso è eletto dall'Assemblea dei Soci. Compete all'Assemblea dei Soci anche l'elezione del suo presidente. Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Compete al Collegio dei Revisori dei conti controllare l'andamento della Federazione, la regolare tenuta dei conti economici e la conformità alla legge ed allo statuto delle decisioni assunte dagli organi della Federazione.
Art. 15 - Il Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da.... Formula pareri tecnici in ordine alla natura e alle forme dell'intervento necessario per il raggiungimento degli scopi sociali. Formula programmi da sottoporre all'Assemblea dei Soci e al Comitato Esecutivo, promuove iniziative scientifiche e culturali, aventi ad oggetto i programmi della Federazione. Può eleggere un presidente onorario tra personalità interne ed esterne alla Federazione, di provata esperienza scientifica, che non abbiano altre cariche all'interno della Federazione stessa
Art. 16 - Il Comitato Etico
Il Comitato Etico è composto da tre membri, anche non soci, nominati dall'assemblea. Dirime le controversie relative al rapporto tra i singoli federati, tra questi e la Federazione o i suoi organi, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Essi giudicheranno ex bono et ex aequo, senza formalità di procedura. Il loro giudizio è insindacabile.
Patrimonio e Fonti di Finanziamento
Art. 17 - Il Patrimonio della Federazione Città Sociale è costituito da:
- Quote associative. Queste sono determinate in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea.
- Contributi obbligatori dei Soci decisi dall'assemblea.
- Beni acquisiti con il contributo dei Soci.
- Contribuzioni di Enti Pubblici
- Eredità, donazioni e legati, lasciti ed elargizioni di privati.
- Contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali.
- Erogazioni liberali di Soci o di terzi.
- Iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della Federazione.
- Rendite di beni.
- Proventi da cessione di beni e servizi.
- Contributi dello Stato, Regioni, Enti Locali e Istituzioni Pubbliche finalizzate al sostegno di documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, entrate da prestazioni di servizi convenzionati.
- Contributi volontari.
Eventuali proventi derivanti dalle attività della Federazione non potranno essere ripartiti, nemmeno in maniera indiretta tra i soci, ed eventuali avanzi di gestione non potranno essere ridistribuiti né immobilizzati ma utilizzati per i fini previsti dal presente Statuto.
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Art. 18 - La perdita della qualifica di Socio avviene per:
- Dimissioni
- Morosità nel pagamento delle quote associative
- Ripetuto ed evidente non rispetto degli scopi e delle finalità della Federazione su decisione dell'Assemblea dei Soci; non partecipazione alle attività della Federazione.
La perdita della qualifica di Socio avviene con delibera del Comitato esecutivo della Federazione. Le deliberazioni del Comitato esecutivo devono essere notificate per iscritto al Gruppo interessato.
Verso tali decisioni è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci.
Scioglimento
Art. 19 - In caso di scioglimento, cessazione od estinzione della Federazione, il patrimonio residuo, detratte le spese delle obbligazioni verso terzi, sarà devoluto a fini di utilità sociale.
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